
Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente un po' di giustizia.
Un grazie immenso al Corecom di Torino, a tutti i suoi gentilissimi collaboratori e al Dott. Poppa per la disponibilità
e il buon senso che ha dimostrato nella gestione delle pratiche.
Ma ecco i fatti: ho cambiato operatore telefonico passando da Telecom a Tiscali sia come traffico internet che come traffico voce, e sin qui tutto normale, la solita richiesta a Tiscali fatta nel mese di Luglio 2005 e la garanzia che entro i primi di Settembre tutto sarebbe andato a buon fine: adsl trasferita, numero vecchio mantenuto e stop al canone telecom.
Ma dopo essere tornato dalle ferie è iniziata una trafila che si è conclusa solo a Dicembre dopo ripetute proteste a Telecom, Tiscali e aver passato molto tempo al telefono con operatori Telecom maleducati, Tiscali educati e un danno dovuto al ritardo enorme nell'erogazione del servizio.
Così mi sono informato e ho scoperto che i tempi secondo la legge per il passaggio da un'operatore ad un altro non devono superare i 30 giorni. Quindi ho deciso di rivolgermi al Corecom
OGGI DOPO AVER AVVIATO LA PRATICA SONO STATO RIMBORSATO DA TISCALI E ATTENDO IL RIMBORSO DA PARTE DELLA "TELECOM" CHE NON SI SMENTISCE IN QUANTO A DISSERVIZIO.
DEVO DIRE PER ONOR DI CRONACA CHE LA TISCALI HA RISPOSTO TEMPESTIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI DANNI E SI E' DIMOSTRATA COMPAGNIA SERIA A DIFFERENZA DI TELECOM CHE MI HA PROCURATO DISAGI E MI INVIA ANCOR OGGI FATTURE INESISTENTI. OLTRE AI MITICI OPERATORI DEL CALL CENTER CHE, NON PER LORO COLPA, ARRECANO DANNO
AL DANNO COMPIENDO IL LORO MESTIERE SENZA AMOREVOLEZZA...MA COME BIASIMARLI?
Così vi indico il seguente link per quanto riguarda il CORECOM Piemonte e vi invito a fare valere i vostri diritti, perchè questa è l'unica strada per un mondo più giusto.
COLLEGATI A CORECOM PIEMONTE
E PER FINIRE UNA BREVE SPIEGAZIONE TRATTA DAL SITO DEL CORECOM
SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA CONCILIAZIONE.
Utenti (persone fisiche o giuridiche)
Enti gestori del servizio di telecomunicazioni
Gli utenti e gli enti gestori del servizio di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, prima di avviare una causa in sede giudiziaria devono promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio, oppure rivolgendosi agli organi non giudiziari di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE.
Si fa presente che la procedura presso il CORECOM competente per territorio è l'unica completamente gratuita e il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo.
PROCEDURA DINANZI AL CORECOM
La domanda deve essere inoltrata a "CORECOM Piemonte, Via Santa Teresa 12, 10121 Torino" completando in modo leggibile i campi del formulario UG da far pervenire con una delle seguenti modalità:
Consegna a mano contro rilascio di ricevuta
(lun-giov. ore 9,30 - 12,30 / 14,30 - 16,30, ven. 9,30 - 12,30)
Invio a mezzo raccomandata A/R
Invio a mezzo fax ai n. 011/5757305 - 140
Nella domanda presentata al CORECOM devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni.
La domanda è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il CORECOM, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti (a mezzo raccomandata A/R o fax), entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
La procedura è completamente gratuita e si conclude di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, costituisce titolo esecutivo.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, è possibile fare ricorso all'Autorità Giudiziaria o, alternativamente, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il ricorso in sede giudiziaria non può essere proposto sino a quando non sia espletato il tentativo di conciliazione presso il CORECOM ovvero dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo di cui alla Raccomandazione 2001/310 /CE.
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
L'utente, contestualmente alla richiesta di conciliazione, può chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di prendere provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni, utilizzando l'apposito formulario GU5 da indirizzare al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 "la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati".
Legge 14 novembre 1995, n. 485, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2, comma 20, lett. e) "ciascuna Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l'esercizio"
Delibera n. 182/02/CONS, Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti.
Delibera n. 307/03/CONS, Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti.
Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
PER INFORMAZIONI
tel: 011/5757131 - 011/5757133 - 011/5757142 - 011/5757138.